Descrizione

Ai sensi del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1, il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Carate Brianza disciplina le proprie entrate, anche tributarie, prevedendo la possibilità di concedere la dilazione del pagamento di tributi comunali come segue (art. 6):
▪ nessuna rateazione sino ad un debito di € 100,00;
▪ durata massima della rateazione di 36 (trentasei) mesi nei seguenti limiti massimi:
➢ per importi da € 100,01 ad € 500,00 sino a 6 (sei) mensilità;
➢ per importi da € 500,01 ad € 3.000,00 sino a 12 (dodici) mensilità;
➢ per importi da € 3.000,01 ad € 6.000,00 sino a 24 (ventiquattro) mensilità;
➢ per importi superiori ad € 6.000,01 in 36 (trentasei) mensilità;
▪ In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
▪ inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. Per le somme di importo superiore a € 10.000,00, ai fini della concessione della rateazione il Funzionario Responsabile dell’entrata deve richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all’importo da rateizzare nonché delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese accessorie e conseguenti.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata direttamente al soggetto che ha emesso l'atto.